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CITTADINANZA

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale.

Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.


POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Sono italiani:

per filiazione i figli di un cittadino/a italiano sono automaticamente italiani, anche se nati all’estero. E' necessario far pervenire al Consolato (v. Stato civile) l’atto di nascita per la trascrizione in Italia. Fino al 1.1.1948 la cittadinanza italiana veniva trasmessa unicamente dal padre. Prima di tale data non si può pertanto riconoscere la trasmissione della cittadinanza da parte di un avo materno.

per nascita sul territorio italiano i cittadini stranieri nati in Italia che vi abbiano risieduto senza interruzione fino ai diciotto anni e dichiarino di voler acquisire la cittadinanza italiana.
 
per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso).

per adozione, sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile. Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione.

per matrimonio con un cittadino/a italiana. Fino al 27/04/1983 la donna straniera che sposava un cittadino italiano acquisiva automaticamente la cittadinanza italiana. Dopo tale data l’acquisto della cittadinanza italiana per il coniuge straniero (uomo/donna) avviene su domanda (v. Modulistica) che puo’ essere presentata, se residenti all’estero dopo tre anni dalla data del matrimonio, presso l’Ufficio cittadinanza. I termini sono ridotti della metà (ossia, 18 mesi) in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.


PERDITA DELLA CITTADINANZA

La precendente normativa sulla cittadinanza (legge 555/1912) prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per coloro che acquistavano volontariamente una cittadinanza straniera.
 
In base alla normativa in vigore, il cittadino italiano che acquista un’altra cittadinanza conserva quella italiana, salvo che non vi rinunci espressamente e fatti salvi gli accordi internazionali.

A tale ultimo riguardo, in applicazione della Convenzione di Strasburgo sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima, i cittadini italiani che hanno acquistato la cittadinanza francese prima del 4 giugno 2009 sono incorsi nella perdita della cittadinanza italiana e con loro gli eventuali figli minori (salvo i casi previsti dal Secondo Protocollo della Convenzione di Strasburgo, v.doppia cittadinanza). In seguito alla denuncia da parte italiana della Convenzione di Strasburgo, a decorrere dal 4 giugno 2009, i cittadini italiani che acquistano la cittadinanza francese conservano quella italiana.


DOPPIA CITTADINANZA

Sono doppi cittadini dalla nascita i figli di un genitore italiano e uno francese.
 
Il Secondo Protocollo della Convenzione di Strasburgo, entrato in vigore il 24 marzo 1995, ha previsto alcuni casi in cui l’acquisto della cittadinanza francese non comporta automaticamente la perdita della cittadinanza italiana:

cittadino/a italiano/a che acquisisce la cittadinanza francese in quanto coniuge di un cittadino/a francese;

cittadino/a italiano/a che acquisisce la cittadinanza francese essendo nato/a in Francia e risiedendovi o avendovi risieduto senza interruzione fino ai diciotto anni;

cittadino/a italiano/a che acquisisce la cittadinanza francese essendosi trasferito/a stabilmente in Francia prima dei diciotto anni.

NB : Con la denuncia da parte dell’Italia e della Francia della Convenzione di Strasburgo a partire dal 4 giugno 2009 anche il II Protocollo non è più in vigore.


RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

In caso di perdita, la cittadinanza italiana può essere riacquistata:

Automaticamente

 • dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che entro lo stesso termine non vi si rinunci.

Con domanda

 • prestando effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;

 • assumendo, o avendo assunto, un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all’estero;

 • presentando, per i residenti all’estero, presso l’Autorità Consolare italiana, una dichiarazione tesa al riacquisto della cittadinanza italiana e stabilendo, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia;

 • mediante dichiarazione, da parte della cittadina italiana che ha perduto automaticamente la cittadinanza per matrimonio con uno straniero celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948.


MANTENIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER LE DONNE SPOSATE A CITTADINI FRANCESI ED I LORO DISCENDENTI

La legge sulla cittadinanza n.555/1912 (abrogata nel 1992) prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in caso di acquisizione di una cittadinanza straniera per matrimonio. Tale norma è stata abrogata nel 1975 ed è stata prevista la possibilità di riacquisto su domanda. La più recente giurisprudenza ha ritenuto che alle donne che hanno perduto la cittadinanza per matrimonio o per naturalizzazione del marito possa essere riconosciuto un ininterrotto possesso della cittadinanza. Pertanto le cittadine che, sposate con cittadini francesi tra il 01.01.1948 e il 08.01.1973, hanno acquisito automaticamente la cittadinanza francese per effetto del matrimonio possono presentare apposita istanza presso l’Ufficio cittadinanza allegando un certificato di nascita, rilasciato dal Comune italiano, con l’annotazione del matrimonio e della perdita della cittadinanza, insieme ad un certificato di cittadinanza francese. Il riconoscimento dell’ininterrotto possesso consente di trasmettere la cittadinanza ai figli, che vengono considerati italiani dalla nascita (se maggiorenni, il riconoscimento avviene sulla base di una dichiarazione di volontà in tal senso).

Diverso è il caso delle cittadine italiane che hanno acquisito la cittadinanza francese per matrimonio dopo il 9 gennaio 1973, sulla base della nuova legge francese che non prevede più l’attribuzione automatica della cittadinanza. Tali donne si sono pertanto naturalizzate ed hanno perso la cittadinanza italiana se l’acquisto è intervenuto prima del 24 marzo 1995 (data di entrata in vigore del II protocollo della Convenzione di Strasburgo, v. doppia cittadinanza).


RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

I cittadini francesi che vogliono rivendicare per discendenza il possesso della cittadinanza italiana dovranno presentare istanza all'autorità consolare unitamente agli atti di stato civile (nascita, matrimonio, morte) dall'avo italiano fino al richiedente e certificazioni comprovanti che i propri ascendenti in linea retta hanno mantenuto la cittadinanza italiana senza interruzione.

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