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Protezione Consolare


Nell'ambito della protezione e dell'assistenza consolare, il Consolato Generale può fornire assistenza a cittadini italiani che incorrano in problemi con la giustizia locale o che rimangono coinvolti in incidenti e a genitori italiani ai quali il coniuge straniero o doppio cittadino abbia sottratto un figlio, portandolo con sé all'estero.

Per gli incidenti occorsi all'estero, il Consolato Generale si assicura che i connazionali ricevano adeguati trattamenti medici in loco, che vengano debitamente informati i familiari e che venga fornita ogni possibile assistenza in caso di necessità di trasferimento in Italia.

Nel caso in cui un connazionale sia arrestato in un Paese straniero, il Consolato Generale può:

  • effettuare visite consolari al detenuto previa richiesta scritta dell'interessato;
  • indicare nominativi di Avvocati bilingue per l'assistenza legale al detenuto, con onorario a carico dello stesso o della sua famiglia;
  • curare i collegamenti con i familiari in Italia fornendo loro, ad esempio, informazioni circa le formalità da seguire per ottenere il permesso di visita al loro parente;
  • provvedere ad assicurare al detenuto, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica, libri e giornali;
  • intervenire per il trasferimento in Italia, qualora il connazionale sia detenuto in Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti o ad accordi bilaterali ad hoc;
  • intervenire, in particolari casi, per sostenere domande di grazia, su basi umanitarie.

Si precisa che in Francia, di norma, il Consolato viene avvertito dell'arresto di un connazionale solo se il medesimo ne fa espressa richiesta.


Il Consolato NON può:

  • intervenire in giudizio per conto del connazionale;
  • pagare le spese legali del detenuto.

Legislazione internazionale in caso di sottrazione di minori
La problematica della sottrazione internazionale di minori ha assunto negli ultimi tempi una rilevanza crescente, sia per l'aumento di separazioni, spesso conflittuali, fra persone di diversa o doppia cittadinanza, sia per la maggiore sensibilità con la quale il problema è avvertito nel nostro Paese.
Al riguardo, a seguito della Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia del 20.11.1989, ratificata da oltre 190 Paesi, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa – con risoluzione nr. 616 del 21/01/1998 – ha introdotto la possibilità di ricorrere alla figura del “Mediatore Familiare” al fine di tutelare i minori e la loro incolumità nei conflitti familiari e sottrazione illecita.
La scelta del Mediatore in Francia potrà essere effettuata nella lista ”Association pour la Mediation Familiale” 

Anche altre Associazioni intevengono nella mediazione familiare, fra le quali:

Il solo strumento cogente a disposizione del genitore connazionale per il recupero del minore è la Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 (Autorità Centrale per l’Italia è il Dipartimento Giustizia Minorile presso il Ministero della Giustizia). In caso di non applicabilità della Convenzione, il Ministero attua appieno le sue funzioni istituzionali modulando gli interventi in relazione alla specificità dei casi. (ulteriori informazioni: www.sosentfantsdisoperus.fr; www.enlevement-parental.justice.gouv.fr)
Dal 1° marzo 2005 è in vigore il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27/11/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che istituisce uno spazio comune europeo nel settore del diritto di famiglia e si applica negli Stati membri dell'Unione Europea.

Ricerche di connazionali all'estero
In base alla Legge 675/96 sulla riservatezza dei dati personali, nessun Ente pubblico può diffondere informazioni su persone a privati cittadini senza il consenso degli interessati.

Pertanto, una volta individuata la persona ricercata, il Consolato Generale chiede il consenso dell'interessato/a per informare chi ha inoltrato la richiesta di notizie.

Entro tali limiti normativi è possibile attivare una ricerca inviando al Consolato Generale una richiesta documentata, per posta, via fax o posta elettronica.

Dall'Italia la ricerca può essere attivata anche inviando un fax all'Ufficio IV della Direzione Generale Italiani all'Estero del Ministero degli Esteri ai numeri 06 36 91 86 09/06 36 91 86 28 oppure telefonando al numero 06 36 91 29 30 dalle 9.30 alle 16.00 specificando i propri dati, quelli della persona che si sta cercando e il motivo per il quale la si vuole rintracciare.