
NEWS CITTADINANZA
16/09/2009
-
1) Si informano i connazionali che lo scorso 8 agosto é entrata in vigore la legge 15.07.2009 n. 94 concernente "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", la quale prevede, tra l'altro, le seguenti modifiche alla vigente normativa sulla cittadinanza (l. 5.02.1992 n.91):
- Acquisto della cittadinanza per matrimonio: il coniuge straniero (o apolide) di cittadino italiano puo' acquistare la cittadinanza italiana quando risieda legalmente nel territorio italiano da almeno due anni (e non più sei mesi), oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio, se residente all'estero. I predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Il vincolo matrimoniale deve permanere fino alla data del provvedimento di concessione della cittadinanza.
- Certificazione comprovante il possesso dei requisiti: alle domande di cittadinanza (per matrimonio e per residenza), così come alle dichiarazioni di elezione, riacquisto e rinuncia, deve essere sempre allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti. Viene esclusa, dunque, l'autocertificazione, anche per i cittadini comunitari.
- Pagamento contributo: le domande di cittadinanza, così come le dichiarazioni di elezione, riacquisto e rinuncia, sono soggette al pagamento di un contributo di duecento euro.
2) Si informano inoltre i connazionali che, avendo l’Italia denunciato la Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, a partire dal 4 giugno 2009 gli italiani che acquistano la cittadinanza francese non perdono la cittadinanza italiana salvo il caso in cui effettuino una dichiarazione di rinuncia presso l’Ufficio consolare italiano.
Ritorna all'archivio delle news
Mappa | Note Legali | Credits | F.A.Q.